Art. 10.
(Interventi bilaterali di cooperazione nei progetti di sviluppo).

      1. Il Ministero degli affari esteri si impegna a rendere pubblici i piani-Paese individuati ai fini degli interventi previsti dalla presente legge.
      2. I soggetti interessati hanno facoltà di proporre al Direttore generale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un progetto preliminare per l'attuazione dell'intervento, avente i requisiti stabiliti all'articolo 93, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
      3. Le forme di pubblicità degli appalti sono regolate secondo le disposizioni previste agli articoli 80 e 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.